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Statuto

STATUTO
ASSOCIAZIONE per la LOTTA alla TALASSEMIA - Rino Vullo – ODV

Acronimo: A.L.T. Ferrara - ODV

Art. 1 - Costituzione, denominazione e sede

È costituita, ai sensi del Codice Civile della legge nazionale 6 giugno 2016 n. 106 e del D.Lgs. 3 luglio 2017 n. 117, così come modificato dal D.Lgs. 3 agosto 2018 n. 105, una Organizzazione di Volontariato avente la seguente denominazione:
ASSOCIAZIONE per la LOTTA alla TALASSEMIA - Rino Vullo – ODV; (acronimo: A.L.T. Ferrara – ODV) con sede legale nel Comune di Ferrara, operante senza fini di lucro.

L’eventuale trasferimento della sede sociale nell’ambito del medesimo Comune non comporta modifica statutaria e potrà essere decisa con delibera dell’Assemblea ordinaria.
La durata dell’Associazione è illimitata.

Art. 2 - Scopi e attività

L’Associazione non ha scopo di lucro, persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale attraverso lo svolgimento continuato di attività di interesse generale ai sensi dell’Art. 5 del D.Lgs. 3 luglio 2017 n. 117, così come modificato dall’art. 3 del D.Lgs. 3 agosto 2018 n. 105, avvalendosi in modoprevalente delle prestazioni dei volontari associati finalizzate a:

  • -  prestazioni socio-sanitarie di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 febbraio 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 129 del 6 giugno 2001, e successive modificazioni;

  • -  promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti dei consumatori e degli utenti delle attività di interesse generale di cui al presente articolo, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche dei tempi di cui all'articolo 27 della legge 8 marzo 2000, n. 53, e i gruppi di acquisto solidale di cui all'articolo 1, comma 266, della legge 24 dicembre 2007, n. 244;

In particolare, per la realizzazione dello scopo prefisso e nell'intento di agire in favore di tutta la collettività, l'Associazione si propone di:

  1. promuovere tutte le iniziative per la prevenzione della talassemia e per il trattamento ottimale dei talassemici nel campo socio-sanitario.

  2. L’Associazione si propone in particolare di favorire:

  1. a)  La realizzazione di un’assistenza globale al talassemico attraverso la realizzazione dei servizi

    specializzati nella terapia, da apprestarsi in Day Hospital o regime appropriato;

  2. b)  La soluzione dei problemi dell’inserimento del talassemico nella vita scolastica e nella vita sociale, assistendolo con consulenze ed interventi in ogni campo (previdenza e assistenza, scuola, attività

    fisiche, attività culturali, tempo libero, ecc.) e collaborando a tal fine con le autorità competenti;

  3. c)  La promozione di iniziative atte a favorire l’inserimento e la tutela del talassemico nel mondo del

    lavoro;

  4. d)  La ricerca scientifica, con iniziative dirette al reperimento di fondi e mediante l’istituzione di

    borse di studio di specializzazione e altri tipi di incentivazione;

  5. e)  La formazione di personale medico e paramedico specializzato;

  6. f)  La diffusione di informazioni ai familiari dei talassemici, ai medici, agli operatori sanitari, agli

    enti pubblici e privati su ogni argomento riguardante la talassemia, anche attraverso l’organizzazione di congressi, giornate di studio, e la pubblicazione di opere a carattere divulgativo;

  7. g)  La collaborazione con gli Assessorati regionali, le Unità Sanitarie Locali e gli Ordini dei Medici per assicurare su tutto il territorio regionale l’applicazione uniforme del protocollo di cura del talassemico.

3. L’Associazione ha altresì lo scopo di promuovere e difendere gli interessi dei soggetti affetti da talassemia e dei loro aventi causa, assumendo ogni iniziativa idonea a garantirli come singoli e come collettività.

L’Associazione, in tale enunciata prospettiva, si batte oltre che per il diritto al soddisfacimento dei bisogni fondamentali dei propri associati e per il diritto alla protezione della salute e della sicurezza, anche per il diritto alla tutela degli interessi economici, per il diritto al risarcimento di eventuali danni subiti a cagione della loro patologia ovvero dei trattamenti terapeutici correlati, per il diritto ad essere informati, rappresentati ed ascoltati, in quanto loro diritti fondamentali.

A tali scopi l’Associazione potrà quindi fornire ogni idonea protezione ai soggetti affetti da talassemia ed ai loro aventi causa in ogni sede e con ogni tipo di istanza, anche amministrativa e giurisdizionale, a tutela degli interessi giuridici e patrimoniale degli stessi.

Si specifica inoltre che rientra tra le finalità dell’Associazione l’assunzione di ogni iniziativa utile presso Istituzioni, Organi, Enti pubblici e privati al precipuo fine di ottenere miglioramenti di tutela degli interessi e dei diritti dei soggetti affetti da talassemie e dei loro aventi causa.

Le attività di cui ai commi precedenti, sono svolte dall’Associazione prevalentemente tramite le prestazioni personali, volontarie e gratuite dei propri soci. L’attività dei soci non può essere retribuita in alcun modo nemmeno da eventuali diretti beneficiari.

Ai soci possono solo essere rimborsate dall’Associazione le spese vive effettivamente sostenute per l’attività prestata, previa documentazione ed entro i limiti preventivamente stabiliti dal Consiglio Direttivo.

4. Svolgere ogni altra attività connessa o affine a quelle sopraelencate e compiere, sempre nel rispetto della normativa di riferimento, ogni atto od operazione contrattuale necessaria o utile alla realizzazione diretta o indiretta degli scopi istituzionali.

Le attività di cui al comma precedente, o quelle ad esse direttamente connesse, sono rivolte in prevalenza verso i terzi e, sono svolte in modo continuativo e prevalentemente tramite le prestazioni personali, volontarie e gratuite dei propri aderenti. In caso di necessità è possibile assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo, nei limiti previsti dal Nuovo Codice del Terzo Settore.

Art. 3 – Ambito di attuazione delle finalità

L’Associazione opera nel territorio della Regione, ma potrà operare anche al di fuori del territorio regionale ove ciò fosse funzionale al raggiungimento delle proprie finalità.

Art. 4 – Membri dell’Associazione

All’associazione possono aderire senza alcun tipo di discriminazione tutti i soggetti che decidono di perseguire lo scopo dell’associazione e di sottostare al suo statuto. I soci hanno stessi diritti e stessi doveri: eventuali ed eccezionali preclusioni, limitazioni, esclusioni devono essere motivate e strettamente connesse alla necessità di perseguire le finalità di volontariato che l’associazione si propone.

Possono essere soci le persone fisiche.
Il numero degli aderenti è illimitato. Sono membri dell’Associazione i soci fondatori e tutte le persone fisiche, che si impegnino a contribuire alla realizzazione degli scopi dell’Associazione.
Lo status di associato ha carattere permanente e può venire meno solo nei casi previsti dall’art. 5. Non sono pertanto ammesse adesioni che violino tale principio, introducendo criteri di ammissione e di esclusione strumentalmente limitativi di diritti o a termine.

Art. 5 - Criteri di ammissione ed esclusione dei soci

L’ammissione a socio, deliberata dal Consiglio Direttivo, è subordinata alla presentazione di apposita domanda scritta da parte degli interessati in cui si esplicita l’impegno ad attenersi al presente statuto e ad osservare gli eventuali regolamenti e le delibere adottate dagli organi dell'Associazione.
Il Consiglio Direttivo cura l’annotazione dei nuovi aderenti nel libro dei soci dopo che gli stessi avranno versato la quota associativa annuale.

L'eventuale reiezione della domanda deve essere sempre motivata e comunicata in forma scritta; l’aspirante associato non ammesso ha facoltà di fare ricorso contro il provvedimento alla prima assemblea degli associati che sarà convocata.
In caso di domande di ammissione come associato presentate da minorenni, le stesse dovranno essere controfirmate dall’esercente la responsabilità genitoriale.

La qualità di socio si perde:

  • per decesso;

  • per recesso;

  • per decadenza causa mancato versamento della quota associativa per due anni consecutivi;

  • per esclusione:

• per comportamento contrastante con gli scopi dell'Associazione;
• per persistenti violazioni degli obblighi statutari, degli eventuali regolamenti e

deliberazioni adottate dagli organi dell'Associazione.
L’esclusione dei soci è deliberata dal Consiglio Direttivo. In ogni caso, prima di procedere all'esclusione, devono essere contestati per iscritto al socio gli addebiti che allo stesso vengono mossi, consentendo facoltà di replica. Sull'esclusione l’associato ha facoltà di fare ricorso entro 30 gg. contro il provvedimento alla prima assemblea dei soci che sarà convocata. Fino alla data di svolgimento dell'Assemblea il provvedimento si intende sospeso. L'esclusione diventa operante dalla annotazione sul libro soci a seguito della delibera dell'Assemblea che abbia ratificato il provvedimento di esclusione adottato dal Consiglio Direttivo.
Il recesso da parte degli associati deve essere comunicato in forma scritta all'Associazione. Il Consiglio Direttivo ne prende atto nella sua prima riunione utile.
Il recesso o l’esclusione del socio vengono annotati da parte del Consiglio Direttivo sul libro degli associati.
Il socio receduto o escluso non ha diritto alla restituzione delle quote associative versate.
Le quote associative sono intrasmissibili e non rivalutabili.

Art. 6 - Diritti e doveri dei soci

I soci hanno diritto a:

  • partecipare a tutte le attività promosse dall’Associazione;

  • godere, se maggiorenne, dell’elettorato attivo e passivo;

  • prendere visione di tutti gli atti deliberativi e di tutta la documentazione relativa alla gestione

    dell'Associazione ossia dei libri sociali, con possibilità o di ottenerne copia facendone richiesta

 

scritta anche per via informatica al Consiglio Direttivo il quale potrà fornire le copie richieste entro 30 giorni dalla richiesta o con la possibilità di visionarli presso la sede dell’associazione alla presenza di almeno un componente del Consiglio Direttivo facendone richiesta scritta anche per via informatica allo stesso Consiglio Direttivo il quale risponderà entro 15 giorni dalla richiesta.

I soci sono obbligati a:

  • osservare il presente statuto, i regolamenti interni e le deliberazioni legalmente adottate dagli

    organi associativi;

  • svolgere la propria attività verso gli altri in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di

    lucro, anche indiretto;

  • astenersi da qualsiasi comportamento che si ponga in contrasto con gli scopi e le regole

    dell’Associazione

  • versare la quota associativa di cui al precedente articolo;

  • contribuire, nei limiti delle proprie possibilità, al raggiungimento degli scopi statutari.

Sono Organi dell’Associazione:

  • l’Assemblea dei soci;

  • il Consiglio Direttivo;

  • il Presidente;

  • il Vice presidente;

  • il Tesoriere;

  • il Segretario;

Art. 7 - Organi dell’Associazione

L’elezione degli Organi dell’Associazione non può essere in alcun modo vincolata o limitata nel rispetto della massima libertà di partecipazione all’elettorato attivo e passivo.

Art. 8 – L’Assemblea

L’Assemblea generale degli associati è il massimo organo deliberativo dell’Associazione ed è convocata in sessioni ordinarie e straordinarie. Essa è l’organo sovrano dell’Associazione e all’attuazione delle decisioni da essa assunte provvede il Consiglio Direttivo.
Nelle assemblee hanno diritto al voto gli associati maggiorenni in regola con il versamento della quota associativa al momento della convocazione. Ogni associato potrà farsi rappresentare in Assemblea da un altro associato con delega scritta.

L’Assemblea viene convocata dal Presidente almeno una volta l’anno per l’approvazione del bilancio o rendiconto consuntivo ed ogni qualvolta lo stesso Presidente o almeno tre membri del Consiglio Direttivo o un decimo degli associati ne ravvisino l’opportunità.
L’Assemblea è presieduta dal Presidente o, in sua assenza, dal Vice-Presidente ed in assenza di entrambi da altro membro del Consiglio Direttivo eletto dai presenti.

Nel testo della convocazione può essere previsto l’intervento all’Assemblea mediante video conferenza, ovvero l’espressione del voto per corrispondenza o in via elettronica, purché sia possibile verificare l’identità dell’associato che partecipa e vota.
Le convocazioni devono essere effettuate mediante avviso scritto in forma cartacea e/o informatica da recapitarsi almeno 15 giorni prima della data della riunione.

L’Assemblea è validamente costituita in prima convocazione quando sia presente o rappresentata almeno la metà dei soci. In seconda convocazione, che non può aver luogo nello stesso giorno fissato per la prima, l’Assemblea è validamente costituita qualunque sia il numero dei soci intervenuti o rappresentati, trascorsi almeno 30 minuti dall’orario di convocazione.

Le deliberazioni dell’Assemblea ordinaria sono prese a maggioranza di voti. L’Assemblea ordinaria:

  • nomina i componenti del Consiglio Direttivo;

  • approva il bilancio o rendiconto relativamente ad ogni esercizio;

  • stabilisce l'entità della quota associativa annuale;

  • si esprime sull’esclusione dei soci dall'associazione;

  • si esprime sulla reiezione di domande di ammissione di nuovi associati;

  • delibera su tutto quanto viene ad essa demandato a norma di Statuto o proposto dal Consiglio

    Direttivo;

  • fissa le linee di indirizzo dell’attività annuale;

  • approva l’eventuale pianta organica del personale deliberata dal Consiglio Direttivo

  • destina eventuali avanzi di gestione alle attività istituzionali.

    L’Assemblea straordinaria delibera sulle modifiche dello statuto, sulla trasformazione, fusione o scissione e sullo scioglimento dell'Associazione.
    Per modificare lo statuto occorrono in prima convocazione il voto favorevole della metà più uno degli associati, in seconda convocazione occorre la presenza, in proprio o per delega, di almeno metà degli associati e il voto favorevole dei tre quarti dei presenti.

    Qualora nella seconda convocazione non venisse raggiunto il quorum costitutivo, è possibile indire una terza convocazione, a distanza di almeno 15 gg. dalla seconda convocazione, nella quale la deliberazione in merito a modifiche statutarie sarà valida qualunque sia il numero dei soci intervenuti o rappresentati purché adottata all’unanimità.

    Per deliberare lo scioglimento dell’associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.
    Nelle deliberazioni del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità i componenti del Consiglio Direttivo non hanno diritto di voto.

    Art. 9 – Il Consiglio Direttivo

    Il Consiglio Direttivo è l’organo di amministrazione dell’Associazione; è formato da un numero di membri non inferiore a 7 e non superiore a 11, eletti dall’Assemblea dei soci. I membri del Consiglio

 

Direttivo rimangono in carica per tre anni e sono rieleggibili. Possono fare parte del Direttivo esclusivamente gli associati.
Nel caso in cui, per dimissioni o altre cause, uno dei componenti del Consiglio Direttivo decade dall’incarico, l’Assemblea degli associati provvede alla sostituzione nella seduta immediatamente successiva, oppure il Consiglio Direttivo può provvedere alla sua sostituzione, nominando il primo tra i non eletti, salvo ratifica da parte dell’Assemblea degli associati immediatamente successiva, che rimane in carica fino allo scadere dell’intero Consiglio Direttivo.

Nel caso in cui oltre la metà dei membri del Consiglio Direttivo decada, l'Assemblea deve provvedere alla nomina di un nuovo Consiglio.
Il Consiglio Direttivo:

  • nomina al suo interno un Presidente, un Vice-Presidente, il Tesoriere ed un Segretario;

  • cura l’esecuzione delle deliberazioni dell’Assemblea;

  • predispone bilancio o rendiconto;

  • delibera sulle domande di nuove adesioni e sui provvedimenti di esclusione degli associati;

  • delibera l'eventuale regolamento interno e le sue variazioni;

  • provvede alle attività di ordinaria e straordinaria amministrazione che non siano spettanti all’Assemblea dei soci.

  • deliberare l’eventuale pianta organica del personale da presentare all’approvazione dell’Assemblea

    Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente o in caso di sua assenza dal Vice-Presidente ed in assenza di entrambi dal membro più anziano di età.
    Il Consiglio Direttivo è convocato con comunicazione scritta da spedirsi anche per e-mail, 15 giorni prima della riunione. In difetto di tale formalità, il Consiglio Direttivo è comunque validamente costituito se risultano presenti tutti i consiglieri.

    Di regola è convocato ogni qualvolta il Presidente o in sua vece il Vice-presidente, lo ritenga opportuno, o quando almeno i due terzi dei componenti ne facciano richiesta.
    Assume le proprie deliberazioni con la presenza della maggioranza dei suoi membri ed il voto favorevole della maggioranza degli intervenuti.

    Nel caso in cui sia composto da solo tre componenti, esso è validamente costituito e delibera quando sono presenti tutti.

    I verbali di ogni adunanza del Consiglio Direttivo, redatti in forma scritta a cura del Segretario o da chi ha svolto le funzioni da segretario (nel caso non venga nominato preventivamente) e sottoscritti dallo stesso e da chi ha presieduto l’adunanza, vengono conservati agli atti.

    Gli Amministratori, entro 30 giorni dalla notizia della loro nomina, devono chiederne l'iscrizione nel Registro unico nazionale del terzo settore indicando, oltre alle informazioni previste nel co. 6, art. 26 del Codice del terzo settore, a quali di essi è attribuita la rappresentanza dell'associazione e precisando se disgiuntamente o congiuntamente.

Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale, pertanto le limitazioni di tale potere non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel suddetto Registro o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

Art. 10 – Il Presidente

Il Presidente, nominato dal Consiglio Direttivo, ha il compito di presiedere lo stesso nonché l’Assemblea dei soci, stabilisce l’ordine del giorno delle riunioni del Consiglio Direttivo, le presiede e coordina l’attività dell’Associazione con criteri di iniziativa per tutte le questioni non eccedenti l’ordinaria amministrazione.

Al Presidente è attribuita la rappresentanza legale dell’Associazione di fronte ai terzi ed in giudizio.
In caso di sua assenza o impedimento le sue funzioni spettano al Vice-Presidente, anch'esso nominato dal Consiglio Direttivo. In caso di accertato definitivo impedimento o di dimissioni, spetta al Vice Presidente convocare entro 30 giorni il Consiglio Direttivo per l’elezione del nuovo Presidente.

Art. 11 – Il Vice Presidente

Il Vice Presidente dell’Associazione è eletto dal Consiglio Direttivo a maggioranza di voti e sostituisce il Presidente in caso di assenza o di impedimento.

Art. 12 – Segretario e Tesoriere

Il Segretario e il Tesoriere sono nominati dal Consiglio Direttivo. Le funzioni possono essere attribuite alla medesima persona.
Il Segretario coadiuva il presidente ed ha i seguenti compiti:

  • -  provvede alla tenuta e all’aggiornamento del libro dei soci;

  • -  è responsabile della conservazione dei verbali delle riunioni del Consiglio Direttivo e

    dell’Assemblea;

  • -  esegue le convocazioni delle riunioni del Consiglio Direttivo, predisponendo l’ordine del giorno su

    indicazione del Presidente;

  • -  tiene i contatti di comune prassi amministrativa con tutti gli organi dell’Associazione;

  • -  cura l’archivio dell’Associazione;

  • -  può essere delegato dal Presidente alla firma di atti amministrativi ordinari;

  • -  collabora con il Tesoriere alla stesura del bilancio;

    Il Tesoriere collabora con il Presidente ed a lui spetta il compito di provvedere alla tenuta e all’aggiornamento dei libri contabili e alla predisposizione del bilancio.
    Per l’adempimento degli obblighi contabili può avvalersi di un professionista con il consenso e l’autorizzazione del Consiglio Direttivo.

    Il Tesoriere può essere delegato dal Presidente alle operazioni di incasso e di pagamento, sia a mezzo contanti che con l’utilizzo di conti correnti postali. E’ responsabile dei depositi in contante.

 

Art. 13 - Patrimonio

Il patrimonio dell’associazione – comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi ed altre entrate comunque denominate – è utilizzato per lo svolgimento delle attività statutarie ai fini dell’esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

Art. 14 - Risorse economiche

L’Associazione trae le risorse economiche per il funzionamento e per lo svolgimento della propria attività da:

  1. h)  quote e contributi degli associati;

  2. i)  eredità, donazione e legati;

  3. j)  contributi dello Stato, delle regioni, di enti locali, di enti o di istituzioni pubbliche, anche finalizzati al sostegno di specifiche e documentati programmi realizzati nell'ambito dei fini statutari;

  4. k)  contributidell’UnioneEuropeaediorganismiinternazionali;

  5. l)  erogazioni liberali degli associati e dei terzi;

  6. m)  entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento, (per es.: feste, sottoscrizioni anche a premi);

  7. n)  ogni altra entrata ammessa ai sensi del D.Lgs. 117/2017.

Il fondo comune, costituito – a titolo esemplificativo e non esaustivo – da avanzi di gestione, fondi, riserve e tutti i beni acquisiti a qualsiasi titolo dall’Associazione, non è mai ripartibile fra gli associati durante la vita dell’associazione né all’atto del suo scioglimento, ai sensi della normativa vigente in materia di terzo settore.
È vietato distribuire, anche in modo indiretto utili e avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'associazione, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge.
Gli avanzi di gestione debbono essere impiegati per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.
L’esercizio finanziario dell’Associazione ha inizio e termine rispettivamente il 1° gennaio ed il 31 dicembre di ogni anno. Al termine di ogni esercizio il Consiglio direttivo redige il bilancio consuntivo o rendiconto e lo sottopone all’approvazione dell’Assemblea dei soci entro 4 mesi.
Copia del bilancio consuntivo verrà messo a disposizione di tutti gli associati assieme alla convocazione dell'Assemblea che ne ha all'ordine del giorno l'approvazione.
I documenti di bilancio sono redatti ai sensi del D.Lgs. 117/2017 e delle relative norme di attuazione.
Per le attività di interesse generale prestate, il socio può ricevere soltanto il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate.

 

L’Associazione risponde con le proprie risorse economiche dei danni causati per inosservanza dei contratti stipulati.

Art. 15 – Volontari

I volontari sono persone che per loro libera scelta svolgono, anche per il tramite dell’associazione, attività in favore della comunità e del bene comune, mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità.
La loro attività deve essere svolta in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà.

L'attività dei volontari non può essere retribuita in alcun modo, neppure dai beneficiari.
Ai volontari possono essere rimborsate dall'associazione soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dal Consiglio Direttivo: sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfettario.
La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'associazione.
L’associazione deve assicurare i volontari contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell’attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso i terzi.

Art. 16 - Dipendenti

  1. L’Associazione può assumere dei dipendenti, anche part-time;

  2. I rapporti tra l’Associazione ed i dipendenti sono disciplinati dalla legge e dal contratto di lavoro

    terziario;

  3. I dipendenti sono assicurati.

 

Art. 17 – Collaboratori di lavoro autonomo

  1. L’Associazione può giovarsi di collaboratori di lavoro autonomo nei limiti previsti dalla legge.

  2. I rapporti tra l’Associazione ed i collaboratori di lavoro autonomo sono disciplinati dalla legge.

3. I collaboratori di lavoro autonomo sono assicurarti contro le malattie e gli infortuni e per la

responsabilità civile verso terzi.

Art. 18 – Rapporti con Enti e soggetti privati

L’Associazione coopera con enti e soggetti privati per il raggiungimento di finalità civiche, solidaristiche e utilità sociale.

Art. 19 – Rapporti con Enti e soggetti pubblici.

L’Associazione coopera con soggetti ed enti pubblici per la realizzazione di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

Art. 20 - Clausola compromissoria

Qualsiasi controversia dovesse sorgere per l'interpretazione e l'esecuzione del presente statuto tra gli organi, tra i soci, oppure tra gli organi e i soci, sarà rimessa al giudizio di un arbitro amichevole compositore che giudicherà secondo equità e senza formalità di procedura, dando luogo ad arbitrato irrituale; l’arbitro sarà scelto di comune accordo fra le parti contendenti; in mancanza di accordo entro trenta giorni, la nomina dell’arbitro sarà effettuata dal Presidente del Tribunale di Ferrara.

Art. 21 - Assicurazione dei volontari

I soci volontari che prestano attività di volontariato sono assicurati per malattie, infortunio, e per la responsabilità civile verso i terzi ai sensi del D.Lgs. 117/2017.

Art. 22 - Scioglimento

Lo scioglimento dell’Associazione deve essere deliberato dall’Assemblea straordinaria con il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati aventi diritto di voto. In caso di scioglimento dell’Associazione, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell’Ufficio Regionale del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, e salva destinazione imposta dalla legge, ad altri Enti del terzo settore, secondo quanto previsto dal D.Lgs 117/2017.

Art. 23 - Rinvio

Per quanto non espressamente riportato in questo statuto si fa riferimento al Codice Civile e ad altre norme di legge vigenti in materia.

Art. 24 – Norme transitorie

Le disposizioni del presente Statuto che presuppongono l’istituzione e l’operatività del RUNTS, ovvero

l’adozione di successivi provvedimenti normativi, si applicheranno e produrranno effetti nel momento in cui, rispettivamente il medesimo Registro verrà istituito e sarà operante ai sensi di legge ed i medesimi successivi provvedimenti attuativi saranno emanati ed entreranno in vigore.

Le clausole statutarie incompatibili o in contrasto con la disciplina del Codice del Terzo Settore debbono intendersi cessate nella loro efficacia a decorrere dall’entrata in vigore del RUNTS.

Ferrara lì 10 Ottobre 2020

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