| Statuto dell'Organizzazione di Volontariato "Associazione per la lotta alla Talassemia di Ferrara |
|
|
|
Art.1: Denominazione e Sede E' costituita l'organizzazione di volontariato denominata "Associazione per la lotta alla talassemia" (di seguito: Associazione). La sede legale dell'Associazione è in Piazzetta S.Nicolò 1/c, Ferrara; quella operativa nel luogo in cui il Presidente ha eletto domicilio. Art. 2: Statuto 1. L'attività dell'Associazione è disciplinata dal presente statuto. Art. 3: Efficacia dello statuto 1. Lo statuto vincola alla sua osservanza i soci dell'Associazione. Art. 4: Modificazione dello statuto 1. Lo statuto può essere modificato dall'Assemblea. Art. 5: Interpretazione dello statuto 1. Lo statuto è interpretato secondo le regole della interpretazione dei contratti e secondo i criteri dell'Art. 12 delle preleggi del codice civile. Art. 6: solidarietà 1. L'Associazione persegue il fine della solidarietà civile, culturale e sociale. Art. 7: Finalità 1. La specifica finalità dell'Associazione è quella di promuovere tutte le iniziative per la prevenzione della talassemia e per il trattamento ottimale dei talassemici nel campo socio-sanitario. Art. 8: Ambito di attuazione delle finalità 1. L'Associazione opera nel territorio della Regione. Art. 9: soci 1. sono soci dell'Associazione tutte le persone che condividono le finalità dell'Associazione stessa e sono mosse da spirito di Art. 10: Ammissione dei soci 1. L'ammissione all'Associazione dei soci ordinari è deliberata, su domanda del richiedente, dal Consiglio Direttivo e si perfeziona con il versamento della quota associativa. Art. 11: Diritti dei soci 1. I soci hanno: Art. 12: Doveri dei soci 1. I soci dell'Associazione devono svolgere le proprie attività in modo personale, spontaneo e gratuito, senza finì di lucro. Art. 13: Esclusione dei soci 1. Il socio che contravviene ai doveri stabiliti dallo statuto può essere escluso dall'Associazione. Art. 14: Organi dell'Associazione 1. Sono organi dell'Associazione:l'Assemblea,il Consiglio Direttivo, il Presidente e i Vice Presidenti. Art. 15: Composizione dell'Assemblea 1. L'Assemblea è composta da tutti i soci dell'Associazione. Art. 16: Presidenza dell'Assemblea 1. L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'Associazione o, in caso di sua assenza, dal più anziano dei vice Presidenti, o in caso di assenza anche di quest'ultimo, dall'altro vice-Presidente. Art. 17: Convocazione dell'Assemblea 1. L'Assemblea si riunisce almeno una volta all'anno, su convocazione del Presidente dell'Associazione per l'approvazione del bilancio ed ogni qualvolta lo stesso Presidente o almeno tre membri del Consiglio direttivo, o un decimo dei soci ne Art. 18: Validità dell 'Assemblea 1. L'Assemblea è validamente costituita, in prima convocazione, quando sia presente almeno la metà più uno dei soci; in seconda convocazione,l'assemblea è validamente costituita qualunque sia il numero dei soci presenti. Art. 19: votazioni dell'Assemblea 1. L'Assemblea delibera a maggioranza di voti dei soci presenti. Art. 20: verbalizzazione delle riunoni dell'Assemblea 1. Le discussioni e le deliberazioni dell'Assemblea sono riassunte in un verbale, sottoscritto dal Presidente. Art. 21: Composizione del Consiglio Direttivo 1. Il Consiglio Direttivo è composto da sette ad undici membri, eletti dall'Assemblea. Art.22: Validità delle riunioni del Consiglio Direttivo 1. Il Consiglio Direttivo è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei suoi componenti. Art. 23: Durata e funzioni del Consiglio Direttivo 1. Il Consiglio Direttivo dura in carica tre anni e può essere revocato dall'Assemblea, con il voto della maggioranza dei soci. Art.24: Presidente e vice Presidenti dell'Associazione 1. Il Presidente dell'Associazione è eletto, a maggioranza di voti, dal Consiglio Direttivo. E' rieleggibile. Art. 25: Risorse economiche 1. Le risorse economiche dell'Associazione sono costituite da: Art. 26: Beni 1. I beni dell'Associazione sono beni immobili, beni registrati mobili e beni mobili. Art. 27: Contributi 1. Possono essere ordinari e straordinari. Art. 28: Donazioni e lasciti 1. Le donazioni sono accettate dall'Assemblea, che delibera sulla loro utilizzazione, in armonia con le finalità statuarie dell'Associazione. Art. 29: Proventi derivanti da attività marginali 1. I proventi da attività commerciali o produttive marginali sono inseriti in apposita voce del bilancio dell'Associazione. Art. 30: Devoluzione dei beni 1. In caso di scioglimento o cessazione dell'Associazione, i beni, dopo la liquidazione, sono devoluti ad associazioni aventi uguali od analoghi scopi. Art. 31: Bilancio di previsione. 1. Il bilancio preventivo dell'Associazione viene redatto dal Consiglio Direttivo; è annuale e coincide con l'anno solare. Art. 32: Bilancio consuntivo 1. Il bilancio consuntivo viene predisposto dal Consiglio Direttivo. Art. 33: Dipendenti 1. L'Associazione può assumere dei dipendenti, anche a part-time, in numero non superiore a due. Art. 34: Collaboratori di lavoro autonomo 1. L'Associazione può giovarsi di collaboratori di lavoro autonomo. Art. 35: Assicurazioni dei soci 1. I componenti del Consiglio Direttivo e gli altri soci che svolgono attività continuativa per l'Associazione sono assicurati per malattia, infortunio e responsabilità verso terzi. Art. 36: Responsabilità dell'Associazione 1. L'Associazione risponde con le proprie risorse economiche dei danni causati per inosservanza dei contratti stipulati. Art. 37: Assicurazione dell'Associazione 1. L'Associazione può assicurarsi per i danni derivanti da responsabilità contrattuale ed extra contrattuale dell'Associazione stessa. Art. 38: Rapporti con enti e soggetti privati 1. L'Associazione coopera con enti e soggetti privati per il raggiungimento di finalità di solidarietà. Art. 39: Rapporti con enti e soggetti pubblici 1. L'Associazione collabora con soggetti ed enti pubblici per la realizzazione di finalità sociali, civili, culturali e di solidarietà. Art. 40: Disposizioni transitorie e finali 1. Per assicurare un regolare processo di organizzazione dell'Associazione, ed in attesa che si costituisca un numero sufficiente di soci, i primi soci nomineranno un Comitato Provvisorio di undici membri che prenderà tutti gli opportuni provvedimenti per assicurare, nel più breve tempo possibile, il regolare funzionamento dell'Associazione e tutte le formalità necessarie all'esecuzione dello statuto. Il Comitato Provvisorio rassegnerà il suo mandato in occasione della prima assemblea dei soci.
|
Login
Statuto

