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Statuto dell'Organizzazione di Volontariato "Associazione per la lotta alla Talassemia di Ferrara Stampa E-mail

Art.1: Denominazione e Sede

E' costituita l'organizzazione di volontariato denominata "Associazione per la lotta alla talassemia" (di seguito: Associazione).

La sede legale dell'Associazione è in Piazzetta S.Nicolò 1/c, Ferrara; quella operativa nel luogo in cui il Presidente ha eletto domicilio.

Art. 2: Statuto

1. L'attività dell'Associazione è disciplinata dal presente statuto.
2. L'Associazione agisce nei limiti della legge 11 agosto 1991 n.266, delle leggi regionali e statali e dei principi generali dell'ordinamento giuridico.

Art. 3: Efficacia dello statuto

1. Lo statuto vincola alla sua osservanza i soci dell'Associazione.
2. Esso costituisce la regola fondamentale di comportamento dell'attività dell'Associazione.

Art. 4: Modificazione dello statuto

1. Lo statuto può essere modificato dall'Assemblea.

Art. 5: Interpretazione dello statuto

1. Lo statuto è interpretato secondo le regole della interpretazione dei contratti e secondo i criteri dell'Art. 12 delle preleggi del codice civile.

Art. 6: solidarietà

1. L'Associazione persegue il fine della solidarietà civile, culturale e sociale.

Art. 7: Finalità

1. La specifica finalità dell'Associazione è quella di promuovere tutte le iniziative per la prevenzione della talassemia e per il trattamento ottimale dei talassemici nel campo socio-sanitario.
2. L'Associazione si propone in particolare di favorire:
a) la realizzazione di un'assistenza globale al talassemico attraverso la realizzazione dei servizi specializzati nella terapia, da apprestarsi in "ospedali di giorno", anche in via ambulatoriale;
b) la soluzione dei problemi dell'inserimento del talassemico nella vita scolastica e nella vita sociale, assistendolo con consulenze ed interventi in ogni campo (previdenza e assistenza, scuola, attività fisiche,attività culturali,
tempo libero, ecc.) e collaborando a tal fine con le autorità competenti;
c) la promozione di iniziative atte a favorire l'inserimento e la tutela del talassemico nel mondo del lavoro;
d) la ricerca scientifica, con iniziative dirette al reperimento di fondi e mediante l'istituzione di borse di studio di specializzazione e altri tipi di incentivazione;
e) la formazione di personale medico e paramedico specializzato;
f) la diffusione di informazioni ai familiari dei talassemici, ai medici, agli operatori sanitari, agli enti pubblici e privati su ogni argomento riguardante la talassemia, anche attraverso l'organizzazione di congressi, giornate di studio e la pubblicazione di opere a carattere divulgativo;
g) la collaborazione con gli Assessorati regionali, le UU.ss.LL. e gli Ordini dei medici per assicurare su tutto il territorio regionale l'applicazione uniforme del protocollo di cura del talassemico.

Art. 8: Ambito di attuazione delle finalità

1. L'Associazione opera nel territorio della Regione.

Art. 9: soci

1. sono soci dell'Associazione tutte le persone che condividono le finalità dell'Associazione stessa e sono mosse da spirito di
solidarietà.
2. I soci si distinguono in ordinari e onorari.
3. sono soci ordinari tutti coloro che partecipano alla vita dell'Associazione.
4. sono soci onorari le grandi personalità della cultura, della scienza, dell'arte, dello spettacolo, ecc., che accettano di rappresentare l'Associazione e di diffonderne il messaggio di solidarietà.

Art. 10: Ammissione dei soci

1. L'ammissione all'Associazione dei soci ordinari è deliberata, su domanda del richiedente, dal Consiglio Direttivo e si perfeziona con il versamento della quota associativa.

Art. 11: Diritti dei soci

1. I soci hanno:
a) il diritto di eleggere il Consiglio Direttivo dell'Associazione;
b) il diritto di accedere alle cariche associative;
c) il diritto di informazione e di controllo stabiliti dalle leggi e dallo statuto;
d) il diritto di essere rimborsati delle spese effettivamente sostenute per l'attività prestata, ai sensi di legge;
e) il diritto di partecipare a tutte le attività promosse dall'Associazione.

Art. 12: Doveri dei soci

1. I soci dell'Associazione devono svolgere le proprie attività in modo personale, spontaneo e gratuito, senza finì di lucro.
2. Il comportamento verso gli altri soci ed all'esterno dell'Associazione è animato da spirito di solidarietà ed attuato con correttezza e probità.

Art. 13: Esclusione dei soci

1. Il socio che contravviene ai doveri stabiliti dallo statuto può essere escluso dall'Associazione.
2. L'esclusione è deliberata dall'Assemblea, dopo avere ascoltato le giustificazioni della persona.

Art. 14: Organi dell'Associazione

1. Sono organi dell'Associazione:l'Assemblea,il Consiglio Direttivo, il Presidente e i Vice Presidenti.

Art. 15: Composizione dell'Assemblea

1. L'Assemblea è composta da tutti i soci dell'Associazione.

Art. 16: Presidenza dell'Assemblea

1. L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'Associazione o, in caso di sua assenza, dal più anziano dei vice Presidenti, o in caso di assenza anche di quest'ultimo, dall'altro vice-Presidente.

Art. 17: Convocazione dell'Assemblea

1. L'Assemblea si riunisce almeno una volta all'anno, su convocazione del Presidente dell'Associazione per l'approvazione del bilancio ed ogni qualvolta lo stesso Presidente o almeno tre membri del Consiglio direttivo, o un decimo dei soci ne
ravvisino l'opportunità;
2. Il Presidente dell'Associazione convoca l'Assemblea con avviso scritto, contenente l'ordine del giorno.

Art. 18: Validità dell 'Assemblea

1. L'Assemblea è validamente costituita, in prima convocazione, quando sia presente almeno la metà più uno dei soci; in seconda convocazione,l'assemblea è validamente costituita qualunque sia il numero dei soci presenti.

Art. 19: votazioni dell'Assemblea

1. L'Assemblea delibera a maggioranza di voti dei soci presenti.
2. Le deliberazioni di modifica dello statuto avvengono con la presenza di almeno due terzi dei soci e con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.
3. La deliberazione riguardante lo scioglimento dell'Associazione e relativa devoluzione del patrimonio residuo deve essere adottata con il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.

Art. 20: verbalizzazione delle riunoni dell'Assemblea

1. Le discussioni e le deliberazioni dell'Assemblea sono riassunte in un verbale, sottoscritto dal Presidente.
2. Il verbale è tenuto, a cura del Presidente, nella sede dell'Associazione.
3. Ogni socio dell'Associazione ha diritto di consultare i verbali delle riunioni dell'Assemblea.

Art. 21: Composizione del Consiglio Direttivo

1. Il Consiglio Direttivo è composto da sette ad undici membri, eletti dall'Assemblea.
2. I Consiglieri che, senza giustificato motivo, non partecipano ad almeno tre riunioni consecutive decadono dalla carica e vengono surrogati dal Consiglio Direttivo, che sottopone la decisione a ratifica dell'Assemblea nella sua prima riunione valida. Il
Consigliere cessato sarà sostituito seguendo l'ordine di graduatoria degli eletti dall'Assemblea oppure con l'elezione diretta dell'Assemblea nella sua prima riunione.

Art.22: Validità delle riunioni del Consiglio Direttivo

1. Il Consiglio Direttivo è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei suoi componenti.

Art. 23: Durata e funzioni del Consiglio Direttivo

1. Il Consiglio Direttivo dura in carica tre anni e può essere revocato dall'Assemblea, con il voto della maggioranza dei soci.
2. Il Consiglio Direttivo si riunisce di norma ogni quattro mesi, ovvero ogni qualvolta il Presidente lo ritenga necessario ed opportuno o qualora lo richieda almeno un terzo dei Consiglieri.
3. Il Consiglio Direttivo esercita l'amministrazione ordinaria e straordinaria dell'Associazione.
4. Le deliberazioni del Consiglio Direttivo sono adottate sempre a maggioranza di voti.

Art.24: Presidente e vice Presidenti dell'Associazione

1. Il Presidente dell'Associazione è eletto, a maggioranza di voti, dal Consiglio Direttivo. E' rieleggibile.
2. Il Presidente può essere revocato dallo stesso Consiglio Direttivo, sempre a maggioranza di voti.
3. Il Presidente ha la rappresentanza legale dell'Associazione verso i terzi e in giudizio.
4. Il Presidente cura l'esecuzione delle deliberazioni adottate dall'Assemblea e dal Consiglio Direttivo e vigila sul corretto perseguimento degli scopi dell'Associazione.
5. I Vice Presidenti dell'Associazione sono eletti dal Consiglio Direttivo a maggioranza di voti e sostituiscono il Presidente in caso di assenza o di impedimento.

Art. 25: Risorse economiche

1. Le risorse economiche dell'Associazione sono costituite da:
a) beni, immobili e mobili;
b) contributi;
c) donazioni e lasciti;
d) ogni altro tipo di entrate.

Art. 26: Beni

1. I beni dell'Associazione sono beni immobili, beni registrati mobili e beni mobili.
2. Tutti i beni sono acquistati dall'Associazione e ad essa intestati.
3. I beni immobili, i beni registrati mobili, nonché i beni mobili collocati nella sede dell'Associazione sono elencati nell'inventario, che è depositato presso la sede dell'Associazione e che può essere consultato dai soci.

Art. 27: Contributi

1. Possono essere ordinari e straordinari.
2. I contributi ordinari sono costituiti dalla quota di iscrizione annuale, la cui misura viene stabilita dall'assemblea ordinaria dei soci;
3. sono contributi straordinari quelli versati da chiunque volontariamente.

Art. 28: Donazioni e lasciti

1. Le donazioni sono accettate dall'Assemblea, che delibera sulla loro utilizzazione, in armonia con le finalità statuarie dell'Associazione.
2. I lasciti testamentari sono accettati, con beneficio d'inventario, dall'Assemblea che delibera sulla loro utilizzazione, in armonia con le finalità statuarie dell'Associazione.

Art. 29: Proventi derivanti da attività marginali

1. I proventi da attività commerciali o produttive marginali sono inseriti in apposita voce del bilancio dell'Associazione.
2. L'Assemblea delibera sulla utilizzazione dei proventi, che deve essere comunque in armonia con le finalità statuarie dell'Associazione.

Art. 30: Devoluzione dei beni

1. In caso di scioglimento o cessazione dell'Associazione, i beni, dopo la liquidazione, sono devoluti ad associazioni aventi uguali od analoghi scopi.

Art. 31: Bilancio di previsione.

1. Il bilancio preventivo dell'Associazione viene redatto dal Consiglio Direttivo; è annuale e coincide con l'anno solare.
2. Esso contiene, suddivise in singole voci, le previsioni di entrata e di spesa per l'esercizio successivo.
3. Il bilancio di previsione è approvato dall'Assemblea.
4. Il bilancio preventivo è depositato presso la sede dell'Associazione quindici giorni prima dell'Assemblea e può essere consultato da ogni socio.

Art. 32: Bilancio consuntivo

1. Il bilancio consuntivo viene predisposto dal Consiglio Direttivo.
2. Esso contiene le singole voci di entrata e di spesa relative al periodo di un anno.
3. Il bilancio consuntivo è approvato dall'Assemblea, entro tre mesi dalla chiusura dell'esercizio.
4. Il bilancio consuntivo è depositato presso la sede dell'Associazione quindici giorni prima dell'Assemblea e può essere consultato da ogni socio.

Art. 33: Dipendenti

1. L'Associazione può assumere dei dipendenti, anche a part-time, in numero non superiore a due.
2. I rapporti tra l'Associazione ed i dipendenti sono disciplinati dalla legge e dal contratto di lavoro del settore terziario.
3. I dipendenti sono assicurati, ai sensi di legge, contro le malattie e gli infortuni e per la responsabilità civile verso i terzi.

Art. 34: Collaboratori di lavoro autonomo

1. L'Associazione può giovarsi di collaboratori di lavoro autonomo.
2. I rapporti tra l'Associazione ed i collaboratori di lavoro autonomo sono disciplinati dalla legge.
3. I collaboratori di lavoro autonomo sono assicurati contro le malattie e gli infortuni e per la responsabilità civile verso i terzi.

Art. 35: Assicurazioni dei soci

1. I componenti del Consiglio Direttivo e gli altri soci che svolgono attività continuativa per l'Associazione sono assicurati per malattia, infortunio e responsabilità verso terzi.

Art. 36: Responsabilità dell'Associazione

1. L'Associazione risponde con le proprie risorse economiche dei danni causati per inosservanza dei contratti stipulati.

Art. 37: Assicurazione dell'Associazione

1. L'Associazione può assicurarsi per i danni derivanti da responsabilità contrattuale ed extra contrattuale dell'Associazione stessa.

Art. 38: Rapporti con enti e soggetti privati

1. L'Associazione coopera con enti e soggetti privati per il raggiungimento di finalità di solidarietà.

Art. 39: Rapporti con enti e soggetti pubblici

1. L'Associazione collabora con soggetti ed enti pubblici per la realizzazione di finalità sociali, civili, culturali e di solidarietà.

Art. 40: Disposizioni transitorie e finali

1. Per assicurare un regolare processo di organizzazione dell'Associazione, ed in attesa che si costituisca un numero sufficiente di soci, i primi soci nomineranno un Comitato Provvisorio di undici membri che prenderà tutti gli opportuni provvedimenti per assicurare, nel più breve tempo possibile, il regolare funzionamento dell'Associazione e tutte le formalità necessarie all'esecuzione dello statuto. Il Comitato Provvisorio rassegnerà il suo mandato in occasione della prima assemblea dei soci.
2. Per quanto non previsto dal presente statuto, si fa riferimento alle leggi vigenti ed ai principi generali dell'ordinamento
giuridico.

 

 

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