| Statuto dell'Organizzazione di Volontariato "Associazione per la lotta alla Talassemia - Rino Vullo |
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Art.1: Denominazione e Sede E' costituita l'organizzazione di volontariato denominata "Associazione per la lotta alla talassemia - Rino Vullo" (di seguito: Associazione). La sede legale dell'Associazione è in Via Boccaleone 19, Ferrara; quella operativa nel luogo in cui il Presidente ha eletto domicilio. Art. 2: Statuto 1. L'attività dell'Associazione è disciplinata dal presente statuto. Art. 3: Efficacia dello statuto 1. Lo statuto vincola alla sua osservanza i soci dell'Associazione. Art. 4: Modificazione dello statuto 1. Lo statuto può essere modificato dall'Assemblea. Art. 5: Interpretazione dello statuto 1. Lo statuto è interpretato secondo le regole della interpretazione dei contratti e secondo i criteri dell'Art. 12 delle preleggi del codice civile. Art. 6: solidarietà 1. L'Associazione persegue il fine della solidarietà civile, culturale e sociale. Art. 7: Finalità 1. La specifica finalità dell'Associazione è quella di promuovere tutte le iniziative per la prevenzione della talassemia e per il trattamento ottimale dei talassemici nel campo socio-sanitario. 3.1 L'Associazione ha, altresì, lo scopo di promuovere e difendere gli interessi dei soggetti affetti da talassemia e dei loro aventi causa, assumendo ogni inziativa idonea a garantirli come singoli e come collettività. L'Associazione, in tale enunciata prospettiva, si batte oltre che per il diritto al soddisfacimento dei bisogni fondamentali dei propri associati e per il diritto alla protezione della salute e della sicurezza, anche per il diritto alla tutela degli interessi economici, per il diritto al risarcimento di eventuali danni subiti a cagione della loro patologia ovvero dei trattamenti terapeutici correlati, per il diritto ad essere informati, rappresentati ed ascoltati, in quanto loro diritti fondamentali. A tali scopi l'Associazione potrà quindi fornire ogni idonea protezione ai soggetti affetti da talassemia ed ai loro aventi causa in ogni sede e con ogni tipo di istanza, anche amministrativa e giurisdizionale, a tutela degli interessi giuridici e patrimoniale degli stessi. Si specifica inoltre che rientra tra le finalità dell'Associazione l'assunzione di ogni iniziativa utile presso Istituzioni, Organi, Enti pubblici e privati al precipuo fine ottenere miglioramenti di tutela degli interessi e dei diritti dei soggetti affetti da talassemiae dei loro aventi causa. Art. 8: Ambito di attuazione delle finalità 1. L'Associazione opera nel territorio della Regione, ma potrà operare anche al di fuori del territorio regionale ove ciò fosse funzionale al raggiungimento delle proprie finalità. Art. 9: soci 1. Sono soci dell'Associazione tutte le persone che condividono le finalità dell'Associazione stessa e sono mosse da spirito di solidarietà. Art. 10: Ammissione dei soci 1. L'ammissione all'Associazione dei soci ordinari è deliberata, su domanda del richiedente, dal Consiglio Direttivo e si perfeziona con il versamento della quota associativa. Art. 11: Diritti dei soci 1. I soci hanno: Art. 12: Doveri dei soci 1. I soci dell'Associazione devono svolgere le proprie attività in modo personale, spontaneo e gratuito, senza finì di lucro. Art. 13: Esclusione dei soci 1. Il socio che contravviene ai doveri stabiliti dallo statuto può essere escluso dall'Associazione. Art. 14: Organi dell'Associazione 1. Sono organi dell'Associazione:l'Assemblea,il Consiglio Direttivo, il Presidente e i Vice Presidenti. Art. 15: Composizione dell'Assemblea 1. L'Assemblea è composta da tutti i soci dell'Associazione. Art. 16: Presidenza dell'Assemblea 1. L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'Associazione o, in caso di sua assenza, dal più anziano dei vice Presidenti, o in caso di assenza anche di quest'ultimo, dall'altro vice-Presidente. Art. 17: Convocazione dell'Assemblea 1. L'Assemblea si riunisce almeno una volta all'anno, su convocazione del Presidente dell'Associazione per l'approvazione del bilancio ed ogni qualvolta lo stesso Presidente o almeno tre membri del Consiglio direttivo, o un decimo dei soci ne ravvisino l'opportunità; Art. 18: Validità dell 'Assemblea 1. L'Assemblea è validamente costituita, in prima convocazione, quando sia presente almeno la metà più uno dei soci; in seconda convocazione,l'assemblea è validamente costituita qualunque sia il numero dei soci presenti. Art. 19: votazioni dell'Assemblea 1. L'Assemblea delibera a maggioranza di voti dei soci presenti. Art. 20: verbalizzazione delle riunoni dell'Assemblea 1. Le discussioni e le deliberazioni dell'Assemblea sono riassunte in un verbale, sottoscritto dal Presidente. Art. 21: Composizione del Consiglio Direttivo 1. Il Consiglio Direttivo è composto da sette ad undici membri, eletti dall'Assemblea. Art.22: Validità delle riunioni del Consiglio Direttivo 1. Il Consiglio Direttivo è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei suoi componenti. Art. 23: Durata e funzioni del Consiglio Direttivo 1. Il Consiglio Direttivo dura in carica tre anni e può essere revocato dall'Assemblea, con il voto della maggioranza dei soci. Art.24: Presidente e vice Presidenti dell'Associazione 1. Il Presidente dell'Associazione è eletto, a maggioranza di voti, dal Consiglio Direttivo. E' rieleggibile. Art. 25: Risorse economiche 1. Le risorse economiche dell'Associazione sono costituite da: Art. 26: Beni 1. I beni dell'Associazione sono beni immobili, beni registrati mobili e beni mobili. Art. 27: Contributi 1. Possono essere ordinari e straordinari. Art. 28: Donazioni e lasciti 1. Le donazioni sono accettate dall'Assemblea, che delibera sulla loro utilizzazione, in armonia con le finalità statuarie dell'Associazione. Art. 29: Proventi derivanti da attività marginali 1. I proventi da attività commerciali o produttive marginali sono inseriti in apposita voce del bilancio dell'Associazione. Art. 30: Devoluzione dei beni 1. In caso di scioglimento o cessazione dell'Associazione, i beni, dopo la liquidazione, sono devoluti ad associazioni aventi uguali od analoghi scopi. Art. 31: Bilancio di previsione. 1. Il bilancio preventivo dell'Associazione viene redatto dal Consiglio Direttivo; è annuale e coincide con l'anno solare. Art. 32: Bilancio consuntivo 1. Il bilancio consuntivo viene predisposto dal Consiglio Direttivo. Art. 33: Dipendenti 1. L'Associazione può assumere dei dipendenti, anche a part-time, in numero non superiore a due. Art. 34: Collaboratori di lavoro autonomo 1. L'Associazione può giovarsi di collaboratori di lavoro autonomo. Art. 35: Assicurazioni dei soci 1. I componenti del Consiglio Direttivo e gli altri soci che svolgono attività continuativa per l'Associazione sono assicurati per malattia, infortunio e responsabilità verso terzi. Art. 36: Responsabilità dell'Associazione 1. L'Associazione risponde con le proprie risorse economiche dei danni causati per inosservanza dei contratti stipulati. Art. 37: Assicurazione dell'Associazione 1. L'Associazione può assicurarsi per i danni derivanti da responsabilità contrattuale ed extra contrattuale dell'Associazione stessa. Art. 38: Rapporti con enti e soggetti privati 1. L'Associazione coopera con enti e soggetti privati per il raggiungimento di finalità di solidarietà. Art. 39: Rapporti con enti e soggetti pubblici 1. L'Associazione collabora con soggetti ed enti pubblici per la realizzazione di finalità sociali, civili, culturali e di solidarietà. Art. 40: Disposizioni transitorie e finali 1. Per assicurare un regolare processo di organizzazione dell'Associazione, ed in attesa che si costituisca un numero sufficiente di soci, i primi soci nomineranno un Comitato Provvisorio di undici membri che prenderà tutti gli opportuni provvedimenti per assicurare, nel più breve tempo possibile, il regolare funzionamento dell'Associazione e tutte le formalità necessarie all'esecuzione dello statuto. Il Comitato Provvisorio rassegnerà il suo mandato in occasione della prima assemblea dei soci.
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